Il Garante: spam telefonico, basta disturbare gli utenti

Un gestore (H3g) continuava ad inviare SMS e MMS pubblicitari anche dopo la revoca del consenso.

Due clienti non ne potevano più dei continui SMS e MMS pubblicitari che ricevevano anche dopo aver detto e scritto per mesi alla loro società telefonica di cessare quegli invii che per loro erano solo fonte di disturbo ed aver espressamente revocato il consenso all’uso dei propri dati.

Stanchi della pubblicità e di inutili rassicurazioni, due clienti hanno segnalato la vicenda al Garante per la protezione dei dati personali, il quale al temine di accertamenti, condotti anche presso la società, ha vietato ad H3g l'uso dei dati personali di tutti gli abbonati ad un determinato servizio telefonico perché trattati in modo illecito (per inviare sms e mms promozionali relativi al servizio "Adesso 3" nei confronti di soggetti che hanno revocato il proprio consenso).

L'Autorità ha prescritto al gestore l'adozione entro e non oltre il 28 febbraio 2008 di misure organizzative e tecniche tali da assicurare a coloro che revocano il consenso di non ricevere più messaggi pubblicitari. Per il servizio in questione, la società non aveva tenuto conto delle istanze di  revoca del consenso dei propri clienti e continuava ad inviare sms e mms pubblicitari incorrendo così in un sistematico trattamento illecito di dati nei confronti di una molteplicità di abbonati.
La normativa  stabilisce invece che si possano inviare lecitamente messaggi pubblicitari (sms, mms, e-mail) solo dopo aver acquisito il consenso informato degli interessati; prescrive inoltre che i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati.  
Dagli accertamenti era emerso invece che i dati personali di coloro che stipulavano un contratto telefonico con la società – ed avevano inizialmente manifestato il loro consenso a ricevere pubblicità – confluivano in una banca dati che proprio riguardo al consenso non veniva mai di fatto aggiornata.

"Il consenso per questi messaggi pubblicitari o promozionali deve essere sempre informato, specifico e preventivo – afferma Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento – altrimenti l'attività è illecita. Anche quando il consenso è dato può comunque essere sempre liberamente revocato. Il provvedimento di divieto del Garante è, peraltro, accompagnato dall'espressa avvertenza che l'inosservanza è punita con la reclusione da tre mesi a due anni. Un messaggio ai disturbatori: non disturbateci con i messaggi".

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