La Commissione Europea è tornata sull’argomento Piracy Shield. In una lettera inviata ad Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, ha ricordato le proprie preoccupazioni sul metodo utilizzato dalla piattaforma per il blocco dei siti e dei domini che trasmettono materiale protetto da copyright illegalmente.
Nonostante l’apprezzamento manifestato per l’ottimo lavoro nella lotta alla pirateria streaming di questi mesi, la Commissione Europea ribadisce i suoi dubbi. Nella lettera l’invito è chiaro: “La Commissione invita quindi le autorità italiane a garantire che il Piracy Shield operi con controlli e garanzie sufficienti per evitare overblocking e impatti negativi su informazioni che non costituiscono contenuti illegali“.
Importante è anche il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione per la Commissione Europea. Piracy Shield preserva questo diritto? Nella lettera inviata a Tajani non ci sono spazi a dubbi e la posizione della Commissione Europea è netta.
La Commissione sottolinea inoltre che il contrasto efficace ai contenuti illegali deve tener conto anche del diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Come affermato nel Considerando 39 del DSA, l’autorità nazionale che emette l’ordine deve bilanciare l’obiettivo perseguito con i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti terze eventualmente coinvolte, in particolare i loro diritti fondamentali.
L’invito dell’UE all’Italia in merito a Piracy Shield
La Commissione Europea ha quindi invitato le autorità italiane a verificare e garantire che Piracy Shield “operi con controlli e garanzie sufficienti per evitare overblocking e impatti negativi su informazioni che non costituiscono contenuti illegali“. Non dovrebbe succedere ciò che invece è successo con Google Drive.
Inoltre, la Commissione Europea ha chiarito che “il problema dei contenuti e delle attività illegali online non dovrebbe essere affrontato concentrandosi esclusivamente sulle responsabilità dei fornitori di servizi intermediari“. In altre parole, richieste e ordini dovrebbero essere rivolti al fornitore specifico affinché si evitino effetti negativi su disponibilità e accessibilità di informazioni lecite.