Il Garante detta le regole per tenuta dati traffico telefonico

Il Garante detta ai gestori le regole per la tenuta dei dati di traffico telefonico e Internet.

Un sistema di comunicazioni elettroniche italiane più sicuro e più protetto. Con un provvedimento generale il Garante per la protezione dei dati personali (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato), dando attuazione a quanto previsto dal Codice privacy, ha fissato  le regole di base per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e Internet che vengono conservati dai gestori per finalità di accertamento e repressione dei reati, e per le altre finalità ammesse dalla normativa.

Dopo i gravi abusi emersi in questi ultimi anni, con un provvedimento di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, l’Autorità ha imposto ai gestori di servizi telefonici e telematici le misure tecniche e organizzative che garantiscano un elevato livello di protezione, comune a tutto il settore dei servizi di comunicazione elettronica.
I dati di traffico telefonico e Internet, che comunque non riguardano il contenuto, sono particolarmente delicati: numero chiamato, data, ora, durata della chiamata, localizzazione del chiamante nel caso del cellulare, dati inerenti agli sms o mms, indirizzi e-mail contattati, data, ora e durata degli accessi alla rete consentono di ricostruire tutte le relazioni di una persona e le sue abitudini.

É bene ricordare, peraltro, che in Italia, dopo la recente proroga di fine anno del cosiddetto "pacchetto Pisanu", il periodo di conservazione di questi dati a fini di giustizia toccherà gli 8 anni per il traffico telefonico e quasi  4 per quello telematico.
Le prescrizioni impartite riguardano, in particolare: l' accesso ai dati, l'accesso ai locali, i sistemi di autorizzazione, il tracciamento dell'attività del personale incaricato, la conservazione separata, la cancellazione dei dati, i controlli interni e i sistemi di cifratura.

Gestori telefonici e fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovranno applicare tali misure entro il 31 ottobre 2008. L'applicazione di alcune di esse viene disposta dal Garante anche alla conservazione dei dati per finalità non di giustizia, ma di fatturazione, commercializzazione di servizi, statistica etc., al fine di favorire un quadro più ampio di sicurezza di dati e sistemi.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione di queste regole i gestori di esercizi pubblici e Internet café, i gestori di siti Internet che diffondono contenuti sulla rete ("content provider"), i gestori dei motori di ricerca, le aziende o le amministrazioni pubbliche che mettono a disposizione del personale reti telefoniche e informatiche (es. centralini aziendali) o che si avvalgono di server messi a disposizione da altri soggetti.

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