È stata annunciata una data che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta contro le truffe telefoniche di luce e gas e telemarketing selvaggio. Come riportato da Rai News, il prossimo 19 giugno 2026 scatterà una nuova rivoluzione in tema di telemarketing. Una notizia che sta facendo tirare sospiri di sollievo ai consumatori che sembrano iniziare a vedere una luce in fondo al tunnel.
“Diventeranno operative alcune disposizioni contenute nel decreto bollette varato dal governo e pubblicate di recente in Gazzetta che interessano in modo diretto le telefonate commerciali finalizzate a proporre al pubblico contratti di luce e gas“, si legge nell’articolo. Questa legge modifica l’articolo 51 del Codice del Consumo inserendo il comma 8 bis:
Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l’invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l’invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest’ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. E’ onere del professionista dimostrare la validità del contatto.
Cosa cambia per truffe telefoniche di luce e gas e telemarketing selvaggio
Nello specifico, a partire dal 19 giugno 2026 sarà davvero complicato per gli operatori sempre sul filo della legalità realizzare truffe telefoniche di luce e gas e telemarketing selvaggio. “Le società di luce e gas non potranno più proporre contratti telefonici agli utenti, né inviare messaggi, a meno che l’utente non abbia fornito esplicita autorizzazione ad essere contattato per ricevere proposte commerciali“, ha spiegato Consumerismo.
La vera novità è proprio menzionata nel comma 8 ter secondo cui “i contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis sono nulli“.