Smartphone sul manubrio di moto e bici: quando rischi la multa e perché

Se sei abituato a posizionare il tuo smartphone su un supporto da manubrio per moto e bici scopri quando rischi la multa e perché.

Quanto è comodo posizionare il proprio smartphone sul manubrio di moto e bici grazie ai classici supporti? Se hai l’abitudine di farlo conosci bene i vantaggi di tutto questo. Imposti una destinazione e ce l’hai a disposizione proprio davanti a te. Se ti arriva una chiamata la vedi e se urgente ti fermi un attimo in totale sicurezza e rispondi. Tuttavia, pochi si chiedono quando si rischia una multa e perché.

Esistono vere e proprie situazioni che possono portare a infrazioni e sanzioni. Infatti, sono pochissimi gli utenti che sanno che la posizione è importantissima e che un semplice tocco del display al semaforo comporta multe anche salate. Scopri cosa dice la legge e quando il supporto per smartphone da manubrio può trasformarsi in un nemico della legge oltre che un amico di praticità.

Leggi e sanzioni previste in caso di smartphone installato sul manubrio di moto e bici

Vediamo quindi quali sono le leggi e le relative sanzioni previste in caso di smartphone installato su apposito supporto da manubrio in moto e bici.

  • Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida (Art. 173, c. 2 e 3-bis).
    • È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.
    • Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
  • Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore (Art. 169, c. 1 e 10).
    • In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
    • Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
  • Velocità e strumentazione di bordo (Art. 141, c. 2 e 11).
    • Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
    • Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.
  • Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi (Art. 72, c. 13).
    • Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
  • Codice di procedura penale (Art. 161, c. 2 e 4)
    • Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
    • Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.
  • Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida (Art. 173, c. 2)
    • È vietato al conducente di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

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