In questi giorni si sta molto parlando della decisione del Tar in merito alla verifica dell’età sui siti per adulti e alla posizione incrollabile di AGCOM sul tema. Ed è proprio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ad aver risposto ai giornalisti nelle ore precedenti hanno titolato le notizie con affermazioni che, secondo il commissario Massimiliano Capitanio non rispondono al vero.
Durante un’intervista a RadioCor Capitanio ha precisato: “In relazione ad alcune ricostruzioni giornalistiche degli ultimi giorni, non risponde al vero l’affermazione secondo cui il Tar avrebbe disposto una sospensione o uno ‘stop’ ai provvedimenti dell’Autorità in materia di age verification“. Una risposta chiara e perentoria sul tema che sta facendo discutere molto.
La conferma? “Pertanto, allo stato, gli atti dell’Autorità – continua Capitanio – restano pienamente efficaci. AGCOM sta proseguendo con le proprie attività di vigilanza e monitoraggio per la verifica della corretta adozione di sistemi di verifica dell’età“. Nessun passo indietro. Ma cosa dice effettivamente l’ordinanza del Tar?
La posizione del Tar sulla verifica dell’età di AGCOM nei siti per adulti
Qual è veramente la posizione del Tar in merito alla verifica dell’età proposta da AGCOM sui siti per adulti? L’ordinanza parla chiaro. Infatti al suo interno viene specificata la posizione così come l’intento di questa pronuncia. Ciò che si legge conferma quanto dichiarato da Capitanio durante l’intervista
Nell’ordinanza stessa si legge: “Considerata la particolare delicatezza degli interessi sottesi all’odierno contenzioso e ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente sono adeguatamente soddisfatte con la sollecita discussione del merito della causa ai sensi dell’art. 55, comma 10, il Tar accoglie l’istanza cautelare ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a. e, per l’effetto, fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 marzo 2026“.
Il comma 10 dichiara: “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito“.