Posizione 3 Italia su ricorso Movimento Consumatori

3 Italia espone con un comunicato ufficiale la sua posizione sul ricorso Movimento Consumatori.

3 Italia desidera chiarire che, in ottemperanza al decreto Bersani, ai clienti di 3 che recedono anticipatamente dal contratto non viene applicata alcuna penale. In linea con quanto espressamente riportato all’articolo 1 comma 3 della legge 2 aprile 2007 n.40, è previsto unicamente l’addebito al cliente dei costi sostenuti e comprovati dall'operatore.

Occorre distinguere lo scenario disciplinato dalla legge Bersani, che stabilisce la legittimità di addebiti che sono riconducibili ai costi sostenuti dall'operatore e lo scenario descritto dall'art. 70 comma 4 del codice delle comunicazioni, che fissa il divieto di addebitare "penali" in caso di recesso conseguente a modifica contrattuale.

In ottemperanza al disposto dell'art. 1 comma 3 della legge Bersani, 3 si limita ad addebitare le somme, peraltro contrattualmente previste e note al cliente sin dal momento della sottoscrizione del contratto, riconducibili alle spese sostenute dall'operatore per l'offerta e in relazione ai terminali consegnati al cliente in comodato d'uso. Sul punto giova chiarire che la legge Bersani nulla dispone in merito alla modalità di acquisizione dei terminali ed ai costi ad essa collegati sostenuti dagli operatori.

Nel secondo caso la norma impone che non vi siano addebiti ai clienti che siano riconducibili a penali. 3 non prevede mai simili addebiti ma, come sopra riportato, le uniche somme che vengono addebitate al cliente sono dirette ad un ristoro, peraltro parziale, dei costi sostenuti dall'operatore.

Della congruità e legittimità di tali costi è stata fornita evidenza all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

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