Leggevano le sue email dopo il licenziamento: multa record per l’azienda

Una società ha mantenuto attivo l’account email di un ex CEO, violando il GDPR: il Garante infligge 40mila euro di multa. Ecco cosa cambia nella gestione della privacy.

La gestione della privacy di un lavoratore licenziato è un tema sempre più centrale nelle dinamiche aziendali contemporanee, soprattutto alla luce delle recenti decisioni delle autorità di controllo. Un caso emblematico, che ha scosso il panorama giuridico italiano, riguarda la condotta di una società nei confronti di un ex amministratore delegato: qui, la gestione delle email aziendali e il rispetto della segretezza della corrispondenza hanno portato a una delle più significative sanzioni degli ultimi anni, sottolineando quanto sia fondamentale la protezione dei dati personali anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

La vicenda ha avuto origine da una serie di comportamenti aziendali che hanno oltrepassato il limite della legalità. Dopo aver notificato una contestazione disciplinare e proceduto con il licenziamento, la società ha mantenuto attivo l’account di posta elettronica aziendale del dirigente, ma ne ha negato l’accesso diretto al legittimo titolare. A rendere ancora più grave la situazione, è stato l’inoltro automatico delle comunicazioni in arrivo verso un altro indirizzo interno, pratica protrattasi per circa sessanta giorni, ben oltre il termine di trenta giorni stabilito dalle stesse policy interne dell’azienda. In questo lasso di tempo, i dati personali, le comunicazioni e gli allegati sono stati archiviati e consultati senza alcun consenso, configurando una chiara violazione del GDPR.

La reazione del lavoratore non si è fatta attendere. Le richieste avanzate all’azienda, perfettamente legittime secondo la normativa europea, prevedevano la disattivazione immediata dell’account, il trasferimento della corrispondenza all’indirizzo personale e l’attivazione di una risposta automatica che informasse i mittenti della nuova situazione. Tuttavia, nessuna di queste istanze è stata accolta, dimostrando una preoccupante negligenza rispetto ai diritti di privacy dell’ex dipendente.

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con fermezza, riconoscendo la sistematicità delle violazioni e la gravità della mancata risposta alle richieste legittime. La sentenza, che ha previsto una sanzione 40mila euro, segna un punto di svolta nella tutela dei diritti del lavoratore in materia di privacy e gestione delle informazioni dopo il licenziamento. L’Autorità ha sottolineato come la protezione dei dati e della corrispondenza non si esaurisca con la conclusione del rapporto di lavoro, ma rappresenti un diritto inviolabile che accompagna la persona anche oltre la dimensione professionale.

Un elemento centrale di questa decisione riguarda proprio la definizione di segretezza della corrispondenza: il contenuto delle email, i dati identificativi dei mittenti e gli eventuali allegati sono da considerarsi, a tutti gli effetti, comunicazioni protette dalla Costituzione e dal GDPR. La tutela della dignità e della riservatezza della persona resta prioritaria anche dopo la separazione dall’azienda, a maggior ragione quando le informazioni gestite possono avere carattere sensibile o personale.

Nella valutazione della sanzione di 40mila euro, il Garante ha considerato non solo la durata e la reiterazione delle condotte illecite, ma anche l’assenza di precedenti e la mancata predisposizione di procedure adeguate per la gestione delle email aziendali post-licenziamento. La sentenza impone ora all’azienda di restituire all’ex amministratore delegato l’accesso completo all’account e di procedere alla cancellazione definitiva dello stesso, salvo conservare le sole comunicazioni necessarie per eventuali azioni giudiziarie.

Questo caso rappresenta un chiaro monito per tutte le imprese: la gestione delle email aziendali dopo la cessazione del rapporto deve essere improntata a criteri di trasparenza, correttezza e rispetto della normativa. Non è più tollerabile che il controllo tecnico degli account si trasformi in uno strumento di pressione o di ingerenza nella sfera privata dell’ex dipendente. L’adeguamento alle disposizioni del Garante protezione dati personali e del GDPR non è solo un obbligo legale, ma anche un segno di civiltà organizzativa e di rispetto dei diritti del lavoratore.

Fonte: Ansa

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